Marzo 13, 2025

Il pubblico registro automobilistico o pra è un registro pubblico, che raccoglie e custodisce le informazioni su tutti gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Presso il pra della propria città è sempre possibile ottenere informazioni su qualsiasi automobile o motociclo, semplicemente richiedendo una visura pra, perché tutti i proprietari di sono tenuti a registrare i propri veicoli al pra, dopo l’acquisto o in seguito ad un passaggio di proprietà.
La registrazione al pra di un passaggio di proprietà, per non incorrere in spiacevoli sanzioni, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data dell’autentica della firma del rivenditore posta sull’atto di vendita. È sempre e comunque possibile richiedere un passaggio di proprietà per un veicolo anche dopo i sessanta giorni, versando una sanzione per il ritardato pagamento, assieme al saldo dell’imposta provinciale di trascrizione o IPT. La sanzione ammonta al 30% dell’importo dell’IPT dovuto, con gli interessi legali sulla sola IPT. Questa sanzione, fissata al 30% dell’importo in caso di mancato versamento entro i termini previsti dalla legge, viene a ridursi della metà (15%) quando il versamento è effettuato con un ritardo non superiore al 90 giorni dalla data dell’autentica della firma del rivenditore sull’atto di vendita. Inoltre, tutti i versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni, la sanzione viene ridotta al pagamento di un importo pari ad un quindicesimo (l’1%) per ciascun giorno di effettivo ritardo. È questo il caso noto come “ravvedimento operoso”.
Al momento dell’acquisto di un veicolo, nuovo o usato che sia, il rivenditore è chi normalmente si incarica di trascrivere il passaggio di proprietà al pra, come previsto dalla normativa. È premura del concessionario perché in caso di mancata trascrizione al pra, il veicolo rimarrebbe intestato al venditore, che seppur ignaro o incolpevole nella realtà, in quanto responsabile indiretto può incorrere in tutte le conseguenze legate al presunto possesso e all’uso del veicolo(leggi: bollo auto non pagato, danni provocati a cose o a persone, multe, ecc ecc). Per verificare se il passaggio di proprietà è stato registrato al pra, oltre a rivolgersi direttamente ad un ufficio presente sul territorio per richiedere una visura pra, si può procedere online, consultando il sito ufficiale dell’ACI. Se la trascrizione non risulta iscritta al pra sono possibili varie strade: in primis, si può richiedere la trascrizione di un nuovo atto al pra, in cui la dichiarazione di vendita venga rinnovata, tramite una scrittura privata, in duplice copia autenticata. Questa strada non prevede la presentazione al pra di un documento di proprietà, anche se va tutta a carico del venditore, che deve accollarsi le spese dell’imposta di bollo e di trascrizione, oltre alle spettanze ACI. Se questa prima opzione non è vagliabile esiste una seconda strada, sempre percorribile: rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace, a patto che l’importo oggetto di contesa non superi i cinquemila euro. Il Tribunale può riconoscere, tramite sentenza, che l’auto è stata venduta ad un compratore che non ha effettuato alcuna registrazione al pra. A questo proposito è indispensabile presentare un certificato cronologico del veicolo (rilasciato sempre dal pra), tutte le prove che attestino la vendita (contratto, assegni, estratti conto) e gli eventuali testimoni. Il Giudice dovrà poi pronunciarsi con sentenza ad ordinanza, sulla cui base, in seguito, si potrà effettuare la trascrizione.

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