La Cassazione rileva la sindacabilità del giudizio del medico competente o della ASL, ma fa leva sulla buona fede del datore di lavoro
In tema di sicurezza sul lavoro, la Cassazione, con sentenze nn. 27201/2018 e 822/2020, ha ribadito la sindacabilità del giudizio del medico competente o della Commissione medica della ASL in ordine alla inidoneità psicofisica del lavoratore.
Se, però, a fronte dei predetti giudizi, il datore di lavoro abbia adottato il licenziamento, rileva la buona fede del datore medesimo da cui discende l’applicazione della sola sanzione risarcitoria nella misura minima di 5 mensilità.