Il lavoratore non può richiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore se il distacco ha comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza l’assenso del dipendente e, dall’altro, il trasferimento a una sede sita a più di 50 km.
La Cassazione ha inoltre ravvisato l’interesse del distaccante anche solo nell’incremento della professionalità individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea e nell’attesa della ripresa dell’ordinaria attività produttiva.
È quanto stabilito dalla Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza n. 19415/20.