Il giudice Morcavallo entra in Finalmente Liberi, commissione di inchiesta costituita dentro Federcontribuenti sulla questione dei bambini sottratti alle famiglie e ammette: ” tra le strutture private adibite alla ricezione di minorenni ve ne sono molte malfunzionanti o addirittura ‘infernali’; altre (poche) sono gestite con cura e scrupolo. Il problema non si esaurisce nel controllo sulle strutture, ma nell’evitare il meccanismo perverso per cui queste diventino centri di smistamento di bambini che mai avrebbero dovuto essere sottratti alla famiglia”. Questo e’ stato scritto durante l’intervista fatta da Patrizia Del Pidio al Giudece nel 2013. Ancora oggi parliamo di sottrazione coatta da parte di tribunali dei minori, il business sulla pelle dei minori ancora e’ una fonte di guadagno per alcuni imprenditori, mentre per giudici e’ un fatto di avanzamento di carriera, e per alcuni politici invece e’ un bacino di voti sicuri per la loro candidatura. Cosa può determinare l’allontanamento di un minore dai propri genitori? L’attuale procedura consente al Tribunale per i Minorenni di sospendere la potestà genitoriale ad uno o entrambi i genitori, dietro la segnalazione di un operatore scolastico o sanitario. Un comportamento o atteggiamento sospetto da parte di un bambino, un disagio economico, può gettare una famiglia nell’inferno. Per vedersi sottrarre un figlio basta intravedere una difficoltà ad interagire con i coetanei, eccessiva aggressività, inappetenza, linguaggio sboccato, tutto quel che può essere interpretato come sintomo di disagio. Difendere i minori è un dovere assoluto, ma l’approssimazione, lo standardizzare una procedura, il trattare i singoli casi come fossero documenti su cui apporre un timbro, significa correre il rischio di commettere errori gravi, veri atti disumani. In Italia siamo messi in una situazione che e’ del tutto strana, abbiamo una legge 328 , quella inerente agli assistenti sociali dove dichiara La Legge 328/2000 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” è la legge per l’assistenza, finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle
famiglie in difficoltà. Scopo principale della legge è, oltre, la semplice assistenza del singolo, anche il sostegno della persona all’interno del proprio nucleo familiare. La qualità della vita, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle disabilità, il disagio personale e familiare e il diritto alle prestazioni sono gli obiettivi della 328. Per la prima
volta, altresì, viene istituito un fondo nazionale per le politiche e gli interventi sociali, aggregando e ampliando i finanziamenti settoriali esistenti e destinandoli alla programmazione regionale e degli enti
Dal titolo si può osservare che si tratta di una legge quadro, pertanto la relativa applicazione è delegata all’emanazione di decreti da parte del governo, ministeri, regioni, ecc. Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari: il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie e valorizza
3 i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana.
Al fine di migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano, inoltre, le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi. Nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono inoltre previsti i
seguenti servizi:
a) l’erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio – educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell’accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro;
f) servizi per l’affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l’autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà
economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull’onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. I comuni possono prevedere, altresì, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura e deliberare ulteriori riduzioni dell’aliquota
4 dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l’accesso a più servizi educativi e sociali. Chi decide APPLICABILITA’ DELLA LEGGE ? Lo Stato ha il compito di: fissare un Piano sociale nazionale che indichi i livelli uniformi e di base delle prestazioni, stabilire i requisiti che devono avere le comunità-famiglie e i servizi residenziali nonché i profili professionali nel campo sociale ed infine ripartire le risorse del Fondo sociale nazionale e controllare l’andamento della riforma.
Le Regioni dovranno programmare e coordinare gli interventi sociali, spingere verso l’integrazione degli interventi sanitari, sociali, formativi e di inserimento lavorativo, stabilire i criteri di accreditamento e vigilare sulle strutture e i servizi sia pubblici che privati, costituire un albo dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni indicate dalla normativa, stabilire la qualità delle prestazioni, determinare i livelli di partecipazione alla spesa da parte degli utenti, finanziare e programmare la formazione degli operatori In ultima analisi non bisogna dimenticare come questa legge abbia riconosciuto una centralità al ruolo dei Comuni che, per questo motivo, sono gli interlocutori privilegiati,
con i quali bisogna tracciare politiche di intervento.
I Comuni sono gli organi amministrativi che gestiscono e coordinano le iniziative per
realizzare il “sistema locale della rete di servizi sociali”. In questo, i Comuni devono
coinvolgere e cooperare con le strutture sanitarie, con gli altri enti locali e con le
associazioni dei cittadini.
Dai Comuni dipende:
• la determinazione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di
limitato reddito e di incapacità totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e le
relative condizioni per usufruire delle prestazioni;
• l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza sui servizi sociali e sulle
strutture residenziale e semiresidenziali pubbliche e private;
• il garantire il diritto dei cittadini a partecipare al controllo di qualità dei servizi.
Le azioni, gli obiettivi e le priorità degli interventi comunali sono definiti nei Piani di
Zona. I Comuni devono anche realizzare ed adottare la Carta dei servizi sociali che
illustra le opportunità sociali disponibili e le modalità per accedervi.
I Comuni, Regioni e Stato dovranno, infatti, coinvolgere e responsabilizzare il settore
non-profit. I soggetti del Terzo settore sono inseriti tra gli “attori” della legge sia nella
programmazione e organizzazione del sistema integrato (art. 1 comma 4) sia
nell’erogazione dei servizi (art. comma 5). Ma a questa legge si affianca la legge Le Cedu ricordava nel caso del 2015 come la sottrazione di minorenni doveva essere “l’extrema ratio”, da applicare solo in casi eccezionali. E non la regola come sembra accadere qui, a causa dell’articolo 403 del Codice Civile. «L’articolo 403 del Codice civile, che stabilisce l’intervento dell’autorità pubblica a favore dei minori, lascia adito a valutazioni arbitrarie e frettolose. Può accadere che i servizi sociali, su segnalazione dei vicini, o addirittura su segnalazioni anonime, intervengano e allontanino il minore. Ma solo successivamente il giudice apre un procedimento per fare delle indagini, che possono durare anche anni. Gli allontanamenti si basano per lo più sulle relazioni dei servizi sociali, di cui i giudici non possono non tenere conto. E anche per troppo carico di lavoro, i giudici finiscono di fatto per delegare la decisione a loro». I 5 stelle hanno presentato una proposta A febbraio, 6 deputati del Movimento 5 Stelle presentano il disegno di legge 4299. La proposta reca “Modifica dell’articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori”. La proposta di legge infatti, frutto di una prolungata riflessione e discussione, nasce dopo aver più volte ricevuto delle segnalazioni per casi di cattiva gestione nei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare di minori ed agisce sì sull’articolo 403 del codice civile la proposta, infatti, servirebbe a intervenire in maniera urgente proprio per “limitare i rischi e gli abusi riguardanti le sottrazioni di minorenni alle proprie famiglie”. Per ovviare a tale fenomeno, nella proposta si prevede “un controllo più stringente del Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minori, così evitando sottrazioni arbitrarie e superficiali che creano un danno enorme ai bambini e alle loro famiglie”. Il ddl introduce inoltre la possibilità per il giudice di essere messo al corrente in tempi brevi dell’eventuale allontanamento del minore e riduce la discrezionalità nell’adozione del provvedimento.
Spero che si trovi una soluzione a questo problema perche’ se non c’e’ una difesa dei nuclei familiari e dei Minori, con questo sistema giudiziario saremo tutti sotto attacco dei tribunali dei minori.
Domenico Marigliano
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