Aprile 18, 2026

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non è necessaria l’indicazione formale della impossibilità di repechage nella lettera di recesso. L’ Impossibilità di adibire il dipendente licenziato ad altre mansioni, però, deve essere necessariamente provata in giudizio.

In altre parole, sebbene l’impossibilità di repechage non debba essere rilevata nella lettera di licenziamento, deve essere però provata in giudizio con onere in capo al datore di lavoro.

 

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con la sentenza numero 16795 del 6 agosto 2020.

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