
Dopo quasi 3 mesi dall’entrata in vigore ufficiale, l’Inps ha finalmente dato il via libera ai pagamenti della Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta con il Jobs Act. Con il decreto approvato il 20 febbraio si è previsto che a partire dal 1 maggio 2015 l’indennità di disoccupazione costituita da Aspi e Mini Aspi è stata sostituita dalla NASpI.
La Naspi viene riconosciuta al lavoratore che si trova in stato di disoccupazione quando ricorrono una serie di requisiti indicati all’art. 3 del suddetto decreto legislativo, come ad esempio, la circostanza che il lavoratore possa far valere trenta giorni di lavoro nei 12 mesi antecedenti il periodo di disoccupazione. In merito all’accesso, e’ escluso per alcune tipologie di lavoratori, essendo stata prevista espressamente prestazione a tutela dei lavoratori subordinati (esclusi i lavoratori agricoli . Ampia, quindi, e’ la platea di lavoratori esclusi.
La durata della NASpI sarà calcolata in base alla contribuzione versata dal lavoratore per un massimo di 24 mesi per chi ha versato almeno 4 anni di contributi. Grazie all’approvazione della Legge di Stabilità 2015 il governo Renzi ha allargato la platea dei destinatari dell’indennità di disoccupazione anche ai lavoratori precari.
La NASpI è il sussidio di disoccupazione universale erogato dall’INPS per eventi di disoccupazione involontaria successivi al 1 maggio 2015. A partire dal 1 maggio, quindi, i lavoratori che perdono il lavoro ed hanno lavorato almeno 3 mesi hanno diritto a percepire l’assegno.
Beneficiari NASpI
La NaSpI è destinata a tutti i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Esclusi dal trattamento sono i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (entrambe le categoria sono tutelate da altra regolamentazione). Anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa potranno beneficiare dell’indennità di disoccupazione. La circolare Inps 94 del 12 maggio 2015 chiarisce quello che si intende per giusta causa
Requisiti NASpI
Il lavoratore che voglia usufruire della NASpI deve possedere i seguenti requisiti:
– Stato di disoccupazione
– Deve poter far valere almeno 13 settimane contributive accreditate nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione
– Deve poter far valere, nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro, 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo.
Durata NASpI 2015
La NASpi prevede una durata del sussidio pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni (per chi non ha percepito alcun sostegno al reddito), anche se, per chi verrà licenziato dopo il 1° gennaio 2017 non sarà possibile percepirla per più di 78 settimane (sempre che nel frattempo non la cambino nuovamente). Sembra facile ma effettivamente servirebbe un articolo a parte solo per questo, nonché l’ausilio di un esperto fisico nucleare.
Importo NASpI
L’importo spettante mensilmente per l’indennità NASpI è rapportata all’importo della media lorda mensile degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente fisso di 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75% della retribuzione. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore a 1195 euro mensili l’indennità è pari al 75% del predetto importo a cui si aggiunge un ulteriore importo pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e 1195. L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Presentazione della domanda
La domanda di NASpI potrà essere effettuata direttamente all’INPS in modalità telematica facendo l’accesso al sito con codice fiscale e PIN dispositivo, oppure presso gli enti Patronati/CAF entro e non oltre 68 giorni dal termine del rapporto di lavoro.
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