A qualcuno sara’ capitato di sperimentare una vicenda personale di disaggio che ha capovolto il telaio della vita spezzando gli assali, anche alla luce della controversia modifica dell’art. 101 della Cost. “ la Giustizia è amministrata in nome del Popolo” ma i giudici non sono eletti dal Popolo sovrano. Disaggio profondo e non recente che contraddistingue il rapporto del cittadino con il SISTEMA GIUSTIZIA. So bene che i discorsi non infondono coraggio al l’uomo e al suo destino. Il disaggio, ovviamente, non è circoscritto a qualche singolo settore dell’esperienza giuridica processuale penale, civile, amministrativa, costituzionale, poiché tutti sono in varia misura riguardanti dalla crisi del SISTEMA GIUSTIZIA. Ma, appare indubbio, che la fenomenologia, percepita come la piu’ evidente patologia, riguarda il processo penale. Su questo terreno le riflessioni giusfilosofiche, penalistiche sostanziali e processuali, nonché giurisprudenziali s’incrociano e si confrontano con particolare intensità. Carlo Nordio in un suo fortunato saggio, nel mondo tranchant che gli è congeniale, rileva L’EMERGENZA GIUSTIZIA con peculiare gravità in alcuni fenomeni mediaticamente assai noti, l’obbligo dell’urlo, dell’enfasi, dello scandalo, il PROTAGONISMO DELLA MAGISTRATURA e la collaborazione dei cosiddetti pentiti. Detti fenomeni fanno assistere a due metamorfosi perniciose: quella della Costituzione che, da semplice compromesso ideologico e politico, è diventata una venerabile formula sacrale, e quella della Magistratura, che, da ordinaria istituzione fallibile, ha assunto il ruolo di intrepida MILIZIA LIBERATORIA. A mio avviso, entrambe le metamorfosi hanno a che vedere con l’attuale secolarizzazione del dogma giuspositivistico, il quale ha generato, con la sua caduta, un vacuum di valori a tutt’oggi incolmato. Allo Statonomoteta garante della certezza, e dei Giudici bouches de la loi, nulla è stato sostituito in maniera efficacia, né sul piano dei meccanismi costituzionali, né su quello della teoria generale, Giovanna Zincone ritiene che solo una società diversa da quella presente possa offrire una possibile via d’uscita: una società che definisce non ipnotica, in cui si possano delineare assetti di vita e giustizia più godibili per tutti i cittadini. L’attività della Corte ha proceduto su binari indipendenti rispetto alla dottrina, formando così un solco tra il piano dei pincipii e quello degli atti e dei fatti giuridicamente vivi e rilevanti. La laicità della Carta fondamentale dei diritti umani nella modernità di Giovanni Malagodi, così come delle procure o degli organi di rappresentanza della magistratura, è la risposta tardiva e ideologicamente sospetta di excusatio non petita alla totale autonomizzazione dei linguaggi del diritto, dalla politica del diritto alla legislazione, all’interpretazione, all’applicazione, al contesto sociologico. Venuto meno il credo unificante dell’auctoritas, attenuatesi le formalistiche, nuove intoccabilità, nuovi cronisti lumeggiano fatti che non significa crearli a beneficio o devastanti, dice Stefano RODOTA’: c’è bisogno, di Cronisti veri, capaci di restituirci la realtà nei suoi mille dettagli, liberandoci da una attualità fatta di mordi e fuggi, di vicende di cui è oscura l’origine e rimarrà ignota la conclusione, di apparizioni improvvise che sembrano l’effetto di un miracolo e non piuttosto di scelte deliberate…una informazione parziale, incompleta…, nuovi ciceroni si prodigano nel tentativo estremo di coprire la nudità del re, tacitando qualche fanciullo troppo carismatico, i magistrati non possono per ciò essere tenuti al riparo da qualsiasi forma di controllo che non sia solo quella consegnata ai meccanismi interni di riesame delle loro decisioni, attraverso ricorsi o appelli. La loro esposizione all’occhio dell’opinione pubblica, alla sua valutazione e alla sua critica, è divenuta ormai una necessità sempre più avvertita, e si presenta come una via che contribuirà a fondare la stessa legittimazione democratica della magistratura. Il confronto sembra ingeneroso poiché il Nomoteta Zaleuco si assoggetta alla legge di man propria, mentre Catilina conquista la plebe battendosi contro i ciceroni di turno. Quel Cicerone che nega a Catilina il suo progetto politico, il suo programma, la sua portata ideologica, ogni legame con la realtà sociale. – Destini Diversi….! Cicerone mentre afferma che non ha importanza se Zaleuco sia esistito, ciò che importa è l’aver tramandato la legislazione, Cicero pro domo sua, nel contempo nega a Catilina la vittoria della guerra civile, distorcendo i fatti dell’Homo Novus. Cedant arma togae, concedat laurea linguae. – ciò che è perché fu –
…Cittadini di Atene, ascoltate ciò che ho deciso, voi che per primi al mondo giudicate un delitto.
Da ora in poi, per sempre, questo popolo avrà diritto a questa sua assemblea.(Eschilo,Orestiade)
Mimmo LEONETTI
C’è chi nasconde i fatti anche a se stesso perché ha paura di dover cambiare opinione
Marco Travaglio
Un cronista di Cosenza affermava:
L’Informazione fatta onestamente non deve celare nulla,
anzi deve approfondire i fatti e far scoprire ai lettori la verità che non si riesce a capire dietro gli eventi.
La responsabilità di misurarsi con il dolore degli altri.
Peccato che questo cronista oltre il cinismo non è andato…..
ZALEUCO
La vita ci insegna a dare il meglio, e se è vero che l’uomo è come un giunco nella sua forma lapidaria, la vita esprime la fragilità dell’essere umano e nello stesso tempo quello che ne fa la forza, mi è cara las apienza giuridica tradizionale di Zaleuco primo legislatore del mondo occidentale nato a locri, che raccolse l’insoddisfazione della gente comune per via dell’incertezza dell’interpretazione e dell’amministrazione della legge da parte dei Giudici. Per la prima volta la legge veniva scritta e quindi veniva sottratta all’arbitrato uso che ne facevano i Giudici nei tempi remoti. (oggi più di ieri quella insoddisfazione è rimasta) Mentre prima si affidava al Giudice il compito di determinare la pena per ciascun delitto Zaleuco determinò nel codice redatto per iscritto la pena uguale per tutti ed a tutti nota a conferma dello stretto legame fra Giustizia, Democrazia e Legge scritta. I primi codici scritti non si propongono né di modificare la legge ne di impedirne la modificazione, ma solo di pubblicarla ed impedire così la sua erronea applicazione o distrazione in casi particolari. Il loro significato storico sta nel fatto che la legge scritta le modifiche diventano nettamente percettibili e quando vengono compiute consapevolmente e intenzionalmente. – Che Paradosso – non appena le leggi vengono codificate per iscritto si sente la necessità di evitare che esse siano modificate o alterate. Le leggi Locrese del Laccio, messo al collo di chi KOSMOPOLIS e colui il quale ha messo in dubbio la fondatezza legislative della sua interpretazione si fronteggiava avendo entrambi un laccio intorno al collo: sarà strangolato seduta stante questo dei due cui l’assemblea darà torto,L’assemblea dei Mille chiamata a decidere se l’esegesi fornita da costui sia accettabile o meno, ancora, la Legge del Laccio è collegata anche ad una contesa privata di diritto privato, la Contesa di uno schiavo: Un giovane possedeva uno schiavo, ma tale possesso gli era contestato da un altro giovane. Nell’assenza del primo giovane, l’altro si recò nel campo e gli portò via lo schiavo, conducendolo con forza a casa sua. Il primo giovane, venuto a sapere del fatto, andò a casa dell’altro giovane a riprendersi lo schiavo. Ma il fatto finì in giudizio. Entrambi i giovani reclamavano il possesso dello schiavo appellandosi alla medesima legge di Zaleuco, i magistrati per non errare nell’interpretazione della legge, interpellarono il Cosmopoli. Costui chiarì l’applicazione della legge stabilendo che il servo venisse affidato al suo primo padrone, colui che l’aveva posseduto per più tempo senza contese. L’altro giovane rimasto privo ed insoddisfatto del giudizio, poteva ricorrere in Cassazione indi dibattere sull’interpretazione della legge mediante la legge del Laccio, i due contendenti dovevano proporre le rispettive doglianze della legge parlando, con un laccio intorno al collo, davanti.
all’assemblea dei Mille, che dei due risultasse in errore sarebbe rimasto soffocato. L’altro giovane rifiutò il contraddittorio, ed il giudizio finale spetto ai magistrati che emisero il verdetto rispettando il volere del Cosmopoli. Il giudizio si basa su una legge di Zaleuco che regola il possesso degli oggetti contesi. Trattasi di Appropriazione questo, avviene in due tempi: prima l’altro giovane che sottrae lo schiavo al primo, poi e il primo giovane che lo sottrae all’altro. Tuttavia, le azioni non sono eque,perché nel primo caso è evidente l’Appropriazione indebita , mentre nel secondo caso un ritorno alla legalita’ per un P.M del terzo millennio trattasi di esercizio abusivo delle proprie ragioni. Davanti ai magistrati, entrambi credono ed invocano la legge di Zaleuco. Un’altra legge che puniva l’adulterio che di regola nelle legislazione primitive è reato capitale, col solo accecamento. Ancora pone limiti rigorosi all’azione dei giudici con la giusta pena ai diversi reati commessi. Che contro la Legge da Zaleuco stesso emanata inavvertitamente si sarebbe recato in Armi nel Senato e dinanzi alla denuncia dell’infrazione da parte di uno degli avversari avrebbe provveduto a darsi la morte con le sue stesse mani. La sapienza giuridica di Zaleuco il luminoso o tutto ciò che riluce, trova fondamento nelle sue leggi e le rispetta egli stesso in maniera esemplare: il figlio, colto in fragranza di adulterio, così come prescritto dalla legge doveva essere accecato, da Padre e ossequioso della legge, non cercò espedienti, ma per salvare almeno un occhio, onde pareggiare l’entità della pena offri uno dei suoi occhi..