Fermo amministrativo: atto impugnabile .. ed impugnato!

 
Nel maggio 2015, veniva notificato alla signora N.C., tramite servizio postale, una lettera di preavviso di iscrizione a fermo amministrativo (con annessa contravvenzione in denaro),da parte del Comune di Angri, sezione Polizia Locale, relativa ai verbali di contestazione per infrazioni del Codice della Strada, a carico dell’ autovettura X, per l’anno 2010.
L’istante, contestava l’esecuzione forzata in mancanza di notifica degli atti prodromici in primis l’atto primigenio, ossia la notifica della contravvenzione  del C.d.S.; inoltre nel merito, la mancata commissione di qualsivoglia infrazione.
Nel caso in esame, essendo stato disposto l’atto impugnato per infrazione del codice stradale, si affermava la giurisdizione del Giudice di Pace, anche in relazione alla impugnata cartella esattoriale contestandone la legittimità per omessa notifica della cartella stessa e la sua conseguente nullità.
Considerata:

  • la mancanza della notifica degli atti prodromici, pregressi o preordinati che secondo la corte di cassazione rappresentano la nullità dell’atto successivo. Tanto che: “l’omessa notifica dell’atto presupposto, ha come conseguenza la nullità dell’atto successivo”.
  • la violazione dell’art.194 del C.d.S. il quale sancisce che “in tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”, sempre che siano stati notificati gli atti prodromici e presupposti, in difetto dei quali si incorrerebbe nell’ipotesi già sanzionata da giurisprudenza consolidata, di calcolo illegittimo di “sanzione su sanzione”.

 
Lo Studio Legale Postiglione, ha comprovato l’insussistenza del diritto a procedere all’esecuzione forzata della P.A., nonché l’infondatezza e l’illegittimità della pretesa, chiedendone la revoca o l’annullamento.
 
Dall’introduzione del Giudice, si evince difatti, che l’atto di preavviso (comunicazione di fermo), è un atto lesivo della posizione soggettiva del destinatario e dunque, impugnabile.
Oltre a ciò, “anche in relazione all’impugnata cartella esattoriale, vi si può procedere ad opposizione all’esecuzione ex articolo 615, co.1, c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e/o per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (come nel caso di specie)  […] pertanto l’attore , con la stessa impugnativa proposta  avverso il preavviso di fermo, ben può opporsi alla stessa cartella esattoriale eccependone la mancata notifica e chiedendone la nullità.”
L’Ill.mo Giudicante adito ha statuito che il preavviso di fermo contenente l’erronea indicazione da parte dell’Ente impositore di un atto avente “natura di preavviso e, pertanto, non autonomamente impugnabile”, risulta fuorviante nonché gravemente illegittima,in uno alla omessa indicazione sia dell’Autorità Giudiziaria competente per l’impugnazione e sia dei termini entro i quali proporre la stessa.
Ebbene, l’opposizione incardinata dal legale Marzio Postiglione,  risultando fondata , ha visto condannato parte resistente, ovvero l’ente Comune di Angri con la statuizione resa dal GDP di Nocera Inferiore in ordine all’illegittimità della procedura di fermo amm.vo e consequenziale condanna alle spese ed agli onorari di causa.