Dicembre 20, 2024

Divorzio in Italia: tutto ciò che c’è da sapere

Fonti di diritto

Rivolgendoti ad un qualsiasi avvocato divorzista a Brescia o in altre parti d’Italia saprà che il diritto matrimoniale in Italia è disciplinato prevalentemente dagli articoli da 1 a 455 del primo libro del codice civile. Questi articoli coprono una vasta gamma di questioni relative alla famiglia, inclusi il matrimonio, i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, lo scioglimento e la separazione e la proprietà coniugale. In particolare:

    • La separazione è disciplinata dagli articoli da 150 a 158 del codice civile;

 

  • Il divorzio è regolato dalla Legge 898/1970 (e successive modifiche);

 

  • Le norme sul benessere dei bambini sono contenute negli articoli da 315 a 337 del codice civile e, in caso di separazione e divorzio, negli articoli da 337 bis a octies del codice civile.

Sistema giudiziario

Le procedure di separazione, divorzio e mantenimento dei figli sono decise da particolari divisioni dei tribunali ordinari. L’unico tribunale speciale in materia di famiglia è il Tribunale per i minorenni, che prima della Legge 219/2012 era competente per le procedure relative ai figli nati fuori dal matrimonio. Attualmente, il Tribunale per i minorenni decide solo sulle misure che limitano o rimuovono i diritti dei genitori e altre responsabilità residue. Se dinanzi ai tribunali ordinari sono già pendenti procedimenti di separazione o divorzio, le questioni relative alla potestà genitoriale sono decise dai tribunali ordinari.

C’è anche un giudice speciale chiamato giudice tutelare presso i tribunali ordinari, che ha giurisdizione su alcune questioni che riguardano il bambino (come la nomina di un tutore per un minore orfano o i cui genitori sono state rimosse dalle cure parentali, l’autorizzazione all’interruzione della gravidanza adolescenziale, nonché altre decisioni relative a persone svantaggiate).

Le udienze relative a procedimenti di separazione o divorzio si svolgono in privato e gli elenchi affissi fuori dalle aule non contengono i nomi delle parti, ma solo il numero di ruolo.

Il divorzio vero e proprio

Se entrambi i coniugi sono cittadini italiani, i tribunali italiani hanno giurisdizione sui cittadini italiani indipendentemente dal fatto che i coniugi siano residenti o meno in Italia. La separazione e il divorzio sono regolati dalle norme ordinarie che disciplinano la giurisdizione in Italia.

La competenza nei casi di separazione giudiziale (art. 706, codice di procedura civile) o divorzio giudiziario (art. 4, legge 1970/898) è determinata sulla base dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, della residenza o domicilio del il coniuge convenuto.

Se la domanda di divorzio è congiunta, può essere presentata presso il tribunale del comune di residenza o domicilio di uno dei coniugi. Gli alimenti tra coniugi vengono determinati durante il procedimento di separazione o divorzio. Pertanto, anche in caso di successivi procedimenti per modificare i termini della separazione o del divorzio, la giurisdizione sarà determinata applicando le regole ordinarie.

Una seconda situazione si riferisce a dove:

  • Entrambi i coniugi sono cittadini italiani e almeno uno di loro è residente in uno Stato dell’Unione Europea al di fuori dell’Italia.
  • Entrambi i coniugi sono cittadini di altri Stati membri dell’UE e uno o entrambi sono residenti in Italia.

In questo caso, per determinare quale Stato membro dell’UE ha giurisdizione sui procedimenti di separazione o divorzio, si applica l’articolo 3 del regolamento Bruxelles II. La giurisdizione è dello Stato in cui, a seconda dei casi:

  • Entrambi i coniugi risiedono abitualmente.
  • I coniugi sono stati gli ultimi residenti abitualmente, se uno di loro vi risiede ancora.
  • Il convenuto è abitualmente residente.
  • Uno dei coniugi ha la residenza abituale, se esiste una domanda congiunta.
  • Il richiedente risiede abitualmente, se vi ha soggiornato per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda.
  • Il richiedente risiede abitualmente, se vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda ed è cittadino dello Stato membro in questione o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha il suo domicilio lì.

Una terza situazione riguarda uno dei seguenti:

  • Un cittadino italiano sposato con un cittadino extracomunitario.
  • Cittadini italiani, di cui almeno uno è residente in uno Stato extra UE.
  • Cittadini extracomunitari e uno o entrambi sono residenti in Italia o sono stati sposati in Italia.

In questo caso si applica la Legge 218/1995. In caso di separazione o divorzio, la giurisdizione italiana si applica in uno dei seguenti casi (articoli 32 e 3, legge 218/1995):

 

  • L’imputato è domiciliato o residente in Italia, oppure ha un rappresentante autorizzato ai sensi dell’articolo 77 del codice di procedura civile a essere processato in Italia.
  • Se uno dei coniugi è cittadino italiano.
  • Se il matrimonio è stato celebrato in Italia.

 

Proprietà

Quando si applica la legge italiana, il tribunale italiano non ha il potere di disporre di beni in relazione ai beni dei coniugi.

Per quanto riguarda la separazione e il divorzio, il giudice decide solo sull’affidamento dei figli, sul mantenimento del coniuge e dei figli e sull’assegnazione della casa coniugale in caso di figli minori.

L’assegnazione della casa coniugale viene effettuata a prescindere dalla titolarità della stessa, ed è sempre affidata al genitore presso il quale sono collocati i figli minori e solo se sono presenti figli minorenni.

Se la coppia non ha figli, il giudice non può emettere un’ordinanza che assegni la casa coniugale al coniuge più debole economicamente. Se i coniugi sono comproprietari devono effettuare la divisione dei beni secondo le regole ordinarie di divisione dei beni comuni.

Ci sono stati pochi casi rari in cui è stato ordinato che la casa coniugale fosse fisicamente divise in due unità abitative. Ciò può verificarsi solo quando la proprietà è abbastanza grande da renderlo fattibile, ma anche solo per garantire che il bambino abbia l’opportunità di mantenere i rapporti con entrambi i genitori

 

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