Ottobre 22, 2024

I lasciti testamentari alle Onlus, detti anche testamenti solidali, sono una pratica poco utilizzata in Italia (8 percento) anche se negli ultimi anni in leggero aumento. Tale volontà che viene espressa in vita dalla persona che vuole destinare i propri beni ad un’associazione no profit, ha però alcune limitazioni in Italia, cosa che non succede in altri Paesi. Entriamo nello specifico del nostro articolo per capire come funzionano i lasciti testamentari alle Onlus, e in che modo si possono esprimere tali volontà rimanendo all’interno degli obblighi di legge.
 

Lasciti testamentari alle Onlus: cosa si può donare?

Nei lasciti testamentari alle Onlus, non vi è alcun limite su cosa si possa donare. In pratica, sebbene la frequenza è di lasciare somme di denaro più o meno cospicue, si possono donare anche beni sotto altre forme:

  • Azioni
  • Titoli d’investimento
  • Opere d’arte
  • Gioielli
  • Mobili di valore
  • Appartamenti
  • Polizze vita

Come si può vedere, le donazioni agli enti non devono essere necessariamente caratterizzate da denaro contante, ma da qualsiasi bene mobile e immobile che si desideri destinare. Come le stesse associazioni dicono spesso in questi casi, non vi è alcun vincolo nei lasciti testamentari alle onlus, purché le cose siano fatte come si deve. Spesso si trovano a scontrarsi con delle situazioni spiacevoli, perché il testamento è stato fatto in maniera poco chiara.

Lasciti testamentari alle Onlus: quanto si può donare?

Non vi è limite alla cifra che si può decidere di destinare attraverso lasciti testamentari alle Onlus, purché siano già al netto delle legittime spettanti agli eredi. Non vi sono nemmeno cifre minime da donare, perché come dichiarato da molte associazioni di questo tipo, anche 5 mila euro sono ben accetti.
Le problematiche da gestire in Italia quando si opta per i lasciti solidali ad enti no profit, è quello della legittima che spetta alla famiglia di chi redige il testamento. Tale legittima varia a seconda di come è composta la famiglia. Vediamo le specifiche:
In presenza di un coniuge e di un solo figlio: entrambi devono ereditare almeno un terzo del patrimonio totale.
Coniuge senza figli: al coniuge, in assenza di figli, si deve corrispondere ad esso almeno la metà dei beni.
In pratica, la cifra donabile non è completamente libera, perché in Italia vige una legge che tutela i familiari di che è deceduto. Dunque, dopo aver appreso quanto patrimonio si può donare, e cosa sia donabile, non resta che vedere come fare a redigere un lascito testamentario.

Lasciti testamentari alle Onlus: i tre testamenti

Per poter esprimere le proprie volontà, nel nostro Paese si possono intraprendere tre strade diverse. Trattasi di tre distinte metodologie di lascito testamentario, che sono tutte valide ai fini della legge. Vediamo quali sono:
Il testamento olografo: trattasi di un documento che deve essere scritto esclusivamente a mano, e corredato di elementi basilari come la data e la firma. Il documento può essere conservato in casa da chi lo ha scritto, lasciato nelle mani di una persona fidata o infine nelle mani di un notaio.
Il testamento pubblico: questo testamento prevede la presenza di un notaio, che sarà la persona incaricata di redigere il documento ascoltando le volontà di chi vuole fare il lascito. Per essere espletata tale pratica, sarà necessaria la presenza di almeno due testimoni.
Il testamento segreto: questa forma è utilizzata molto di rado, ed ha la caratteristica di mantenere assoluto riserbo sul contenuto del documento. Viene consegnato in una busta chiusa e sigillata al notaio, che si occuperà di prenderne atto sempre alla presenza di almeno due testimoni. I dettagli del testamento saranno letti solamente di fronte agli eredi diretti fino a morte sopravvenuta.

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