Luglio 27, 2024

La prima legge organica che disciplina il volontariato italiano risale al 1991 e, venticinque anni più tardi, un nuovo tassello è stato aggiunto con la recente approvazione della riforma del Terzo Settore. Dopo un iter complesso durato due anni, la riforma ha compiuto un significativo passo in avanti con l’approvazione definitiva alla Camera del Deputati del disegno di legge Delega al Governo.
Mani con cuore sollevateUn’importante novità è innanzitutto quella del riconoscimento degli enti attivi nel volontariato, che avranno una sorta di “carta di identità” inequivocabile. In base all’articolo 1 della legge, questi enti privati “promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”, sono naturalmente per definizione “senza scopo di lucro” e perseguono “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (…) in attuazione del principio di sussidiarietà”.
Precisazioni importanti, queste, che escludono dall’appartenenza al Terzo Settore soggetti come i sindacati, le associazioni politiche o le realtà di rappresentanza di ambiti economici.
I mezzi d’informazione ci ricordano altre importanti novità introdotte dalla riforma: la semplificazione delle norme e il loro riordino, di cui da tempo si sentiva l’esigenza, nonché l’introduzione del Servizio Civile Universale e altri aspetti di notevole interesse per gli operatori e le associazioni di settore.
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