Settembre 7, 2024

“ Vado al massimo, vado a gonfie vele, voglio proprio vedere come va a finire…”  diceva Vasco in una delle sue canzoni più popolari degli anni ’80, una sfida nei confronti del tempo e della velocità che affascina ed intrappola migliaia di guidatori, dai veterani ai neopatentati.
Ma qual è davvero il limite invalicabile per non incorrere in spiacevoli contravvenzioni? Quali oculatezze avere a riguardo?
Ulteriore caso relativo agli eccessi di velocità, ci giunge tramite notifica del Comando della Polizia Stradale di Roma, riguardante una presunta infrazione, commessa lungo il tratto autostradale Milano-Roma-Napoli, nei pressi della provincia di Frosinone “ […] accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, omologato con decreto n° 3999 del 24.12.2014 che consente il funzionamento automatico.”
Tale verbale di contestazione è stato impugnato dall’ avvocato Marzio Postiglione il quale ne ha contestato:

  • l’omologazione del sistema SICVe-Tutor: trasferita, contro legge, dalla società Autostrade S.p.A. ad Autostrade Tech S.p.A. con Decreto dirigenziale 9 dicembre 2010 n°97818, risulta priva di alcun valore nonché la relativa multa per eccesso di velocità dato che “la omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”;
  • l’assenza di periodica taratura e controllo di efficienza dello strumento elettronico utilizzato per la rilevazione: la contestazione e la conseguente sanzione, risultano nulle ed illegittime difatti la taratura, necessaria per il corretto funzionamento del dispositivo, deve essere periodica e preventiva e non può essere confusa con l’omologazione ( che accerta esclusivamente l’idoneità dell’apparecchio nello svolgere la sua funzione).

Inoltre, va ricordato, che tali strumenti devono essere tarati con riferimenti a campioni nazionali e possedere la certificazione di taratura redatta dai centri SIT (Servizio di Taratura in Italia), gli unici che essendo monitorati da un ente superiore, possono garantire  l’idoneità e la funzionalità degli strumenti.

  • l’illegittimità dell’applicazione del criterio di tolleranza del 5% prevista dal C.d.S. in quanto tale percentuale è da applicarsi esclusivamente per le misurazioni di velocità effettuate attraverso sistemi di misurazione immediata come nel caso degli Autovelox. Per i sistemi di rilevazione non istantanei ma di calcolo della velocità media tra due postazioni quale il SICVe, la riduzione da applicarsi è quella progressiva del 5%, 10%, 15%, come previsto dal comma 3, art. 345 delle disposizioni di attuazione del C.d.S.
  • l’omessa indicazione del numero di matricola che non consente di individuare il dispositivo utilizzato e di conseguenza la verifica della sua corretta funzionalità.
  • la mancata indicazione del luogo esatto della rilevazione in particolare quelle con il sistema SICVe in cui dovrebbe essere indicato il punto esatto da cui ha avuto inizio e fine la misurazione (nel succitato verbale viene specificato solo il punto di termine)

 
Se le ragioni sopraccitate già basterebbero per considerare illegittima tale contestazione, l’Avv. Marzio Postiglione, mette in luce ulteriori motivi di doglianza riguardanti:

  • l’illegittimità del Sistema Tutor sia in quanto fonte di disparità di trattamento nel rilevare le infrazioni degli automobilisti piuttosto che dei motociclisti a causa della posizione in cui sono stati installati i sensori sia per la presenza di vincoli autostradali, elementi di discriminazione tra gli stessi automobilisti ( art.1, comma 4 del D.M. n°3999: “non debbono essere presenti situazioni “statisticamente rilevanti” quali svincoli, aree di servizio o di parcheggio, tali da determinare l’introduzione di elementi di discriminazione e di iniquità tra gli stessi automobilisti”)
  • la mancata segnaletica di preavviso di tali rilevazioni elettroniche e il limite di velocità tra una postazione Tutor e l’altra.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore ha ritenuto le doglianze, meritevoli di accoglimento, annullando di conseguenza il verbale e condannando il resistente alla refusione di spese ed onorari.

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