Con il provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha definito
- le informazioni da trasmettere,
- le regole e le soluzioni tecniche,
- i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute,
- i termini per l’esercizio della relativa opzione,
- i termini per la messa a disposizione delle informazioni ricevute,
ai sensi del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.
FORMATO
La fattura elettronica è un documento in formato digitale che risponde ai due principi fondamentali di autenticità ed integrità del documento, garantiti:
- dalla presenza della firma elettronica di chi emette la fattura;
- dalla trasmissione della fattura ad uno specifico Sistema di Interscambio (SDI).
Il formato xml fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra imprese, a partire dal 1° gennaio 2017. Le specifiche sono contenute nell’Allegato al provvedimento stesso: “SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE” .
TRASMISSIONE
Un Sistema di Interscambio è la piattaforma che:
- trasmette la fattura elettronica dal fornitore alla Pubblica Amministrazione;
- trasmette le notifiche relative alle attività svolte alla Pubblica Amministrazione e al fornitore;
- consente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Monitoraggio della Finanza Pubblica.
La trasmissione dei dati è effettuata nelle modalità descritte nell’allegato “MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI FATTURE” al suddetto provvedimento.
Per ricevere maggiori informazioni sui vantaggi della fattura elettronica tra imprese, contattaci adinfo@dedicated.world o consulta la pagina dedicata del nostro sito.
