Aprile 19, 2026

Con il provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha definito

  • le informazioni da trasmettere,
  • le regole e le soluzioni tecniche,
  • i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute,
  • i termini per l’esercizio della relativa opzione,
  • i termini per la messa a disposizione delle informazioni ricevute,

ai sensi del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.

FORMATO

La fattura elettronica è un documento in formato digitale che risponde ai due principi fondamentali di autenticità ed integrità del documento, garantiti:

  • dalla presenza della firma elettronica di chi emette la fattura;
  • dalla trasmissione della fattura ad uno specifico Sistema di Interscambio (SDI).

Il formato xml fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra imprese, a partire dal 1° gennaio 2017. Le specifiche sono contenute nell’Allegato al provvedimento stesso: “SPECIFICHE TECNICHE DATI DELLE FATTURE” .

TRASMISSIONE

Un Sistema di Interscambio è la piattaforma che:

  • trasmette la fattura elettronica dal fornitore alla Pubblica Amministrazione;
  • trasmette le notifiche relative alle attività svolte alla Pubblica Amministrazione e al fornitore;
  • consente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Monitoraggio della Finanza Pubblica.

La trasmissione dei dati è effettuata nelle modalità descritte nell’allegato “MODALITA’ DI TRASMISSIONE DATI FATTURE” al suddetto provvedimento.
Per ricevere maggiori informazioni sui vantaggi della fattura elettronica tra imprese, contattaci adinfo@dedicated.world o consulta la pagina dedicata del nostro sito.

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