Trattiamo il Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione perchè importazioni ed obblighi riguardanti merci importate ed operatori che vi intervengono sono tra i nostri argomenti più scritti e dibattuti.
Questo, sia chi ci segue per semplice interesse sull’argomento attraverso i social, sia con chi ci contatta per motivi di lavoro.
Il Regolamento 765/2008/CE è stato modificato in Regolamento 1020/2019/UE.
I suoi articoli 27, 28 e 29, oggetto di tante discussioni, sono oggi sostituiti dal 26 e seguenti, che chiariscono meglio, a nostro avviso, cosa succeda durante il transito doganale.
Regolamento (UE) 2019/1020 – link ufficiale
Ecco alcuni termini fondamentali che è importante conoscere nel Regolamento (UE) 2019/1020:
- immissione in libera pratica,
- immissione sul mercato,
- autorità di controllo delle frontiere dei Paesi UE, designate dal governo di ogni singolo Paese comunitario,
- ed autorità di controllo del mercato, che vigila appunto sulle merci che entrano o stanno per entrare nel marcato UE
Immissione in libera pratica
è la condizione in base alla quale una merce viene ammessa all’interno dell’area doganale dell’Unione Europea.
L’autorità di controllo del mercato consente a chi importa la merce di averla a disposizione, per poi immetterla sul mercato se rispetta le leggi comunitarie.
L’immissione in libera pratica NON è autorizzazione all’immissione sul mercato. La merce che ha superato la dogana, non è in automatico disponibile alla vendita.
Immissione sul mercato UE
la decide l’importatore, dopo che la stessa ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in libera pratica.
Al momento dell’immissione sul mercato l’importatore dovrà:
- dimostrare che il prodotto rispetta tutte le direttive, regolamenti e norme comunitarie
- fornire la dichiarazione di conformità da lui sottoscritta, l’etichetta esaustiva apposta sul prodotto o sulla confezione, il manuale di istruzioni ed i restanti documenti del fascicolo tecnico.
Cosa può accadere in dogana?
Se l’autorità di controllo delle frontiere ritiene che il prodotto sia pericoloso o difforme dalle norme comunitarie, sospende l’immissione in libera pratica. Successivamente avvisa l’autorità di controllo del mercato.
L’autorità di controllo del mercato può decidere se:
- Non rispondere entro il tempo di 4 giorni
- Rispondere che la merce rispetta le norme comunitarie
- Disporre il divieto di immissione in libera pratica
Nei primi due casi la merce dovrebbe essere rilasciata all’importatore che deve assicurarne la conformità, indipendentemente dal fatto che sia transitata senza problemi in dogana. Quella merce, infatti, ha ottenuto lo status di merce comunitaria, ma non l’autorizzazione all’immissione sul mercato. La responsabilità assoluta all’immissione sul mercato dell’importatore.
Ricordiamo che in mancanza di un mandatario europeo, l’importatore si assume il ruolo di “fabbricante”.
Nel terzo caso viene vietata l’immissione in libera pratica da parte dell’autorità di controllo del mercato, la quale può fornire varie ipotesi risolutive:
- Offrire all’importatore l’opportunità di conformare la merce
- Rispedire la merce al luogo di partenza
- Provvedere alla distruzione della merce
(questi tre punti sono frutto della nostra esperienza, non sono indicati nel Regolamento (UE) 2019/1020)
L’importatore potrà avanzare le sue richieste che l’autorità competente prenderà in considerazione.
Naturalmente queste spiegazioni, non sostituiscono il testo di legge, che esiste e deve essere consultato dagli interessati.
Alcune puntualizzazioni sul Regolamento (UE) 2019/1020
Prestiamo attenzione ad alcuni punti, non per polemizzare, poiché concordiamo con l’impostazione del Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione, ma che non ci sembrano del tutto coerenti con la logica.
Siamo d’accordo sul fatto che il rilascio delle merci da parte della dogana non costituisca autorizzazione all’immissione sul mercato, ma una delle condizioni possibili per l’approvazione è il rispetto del diritto comunitario.
Qualora verificato il rispetto del diritto comunitario da parte dell’autorità di controllo del mercato, viene autorizzata l’immissione in libera pratica, quindi perché questo non rappresenta l’effettiva possibilità di immettere il prodotto sul mercato comunitario?
Affermare che il passaggio in dogana NON è autorizzazione all’immissione sul mercato, per esempio perché non tutte le merci vengono sottoposte a controllo, ci sembra corretto.
Affermare che una merce “rispetta il diritto comunitario ma non è autorizzata ad essere immessa sul mercato” ci sembra contraddittorio, pur riconoscendo che la responsabilità deve rimanere sempre e solo dell’operatore economico.
Forse il testo poteva far riferimento al “passaggio in dogana” e non all’autorizzazione all’immissione in libera pratica.
Inoltre non è chiaro se l’immissione in commercio di beni di libera circolazione sia vietata, forse perché il manuale è incompleto, il marchio CE non è stampato correttamente, la dichiarazione di conformità deve essere corretta, la conformità può essere ottenuta correggendo il documento, oppure ha solo bisogno di essere distrutto.
I dubbi dell’importatore sul Regolamento (UE) 2019/1020
Un altro punto che fa sorgere qualche dubbio è il seguente:
il diritto comunitario indicato nel Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione, ossia tutte le leggi comunitarie che disciplinano un prodotto, prevede che nel fascicolo tecnico ci siano tutti gli elementi per dimostrare la conformità dei prodotti. Gli stessi documenti sono imposti anche al fabbricante UE.
Tra questi alcune voci sono particolarmente interessanti:
schemi, disegni, progetti, calcoli, report di prova attestanti il rispetto delle norme, procedure di controllo della produzione e della costanza delle prestazioni di sicurezza.
Poiché l’importatore diventa un “produttore” in conformità con la legge, tutti questi documenti dovrebbero essere a nome dell’importatore. Pertanto, il certificato nominale del produttore sarà privo di valore e i disegni, gli schemi e le procedure di controllo prodotti dal produttore reale dovrebbero essere garantiti come prodotti da qualcuno che potrebbe non sapere nemmeno dove acquistano le merci.
In merito questo, come si comporteranno le varie autorità investite del compito di vigilare sulle frontiere e di vigilare sul mercato UE?
Un’utile precauzione
Come unica soluzione possibile, gli importatori di oggi possono:
- importa un campione
- controlla se è conforme
- per preparare i documenti tecnici, i produttori sono tenuti a fornire tutti i documenti creati per la progettazione e la produzione di merci importate.
Invia materiali importati e allega documenti tecnici completi. Quale documento rappresenta la stabilità delle procedure di controllo della produzione e le prestazioni di sicurezza?
Il regolamento sulle importazioni (UE) 2019/1020 definisce chiaramente le azioni delle varie autorità, ma non è chiaro come gli importatori rispetteranno il regolamento.
Riteniamo che questa scappatoia dipenda dal fatto che le leggi studiate e approvate per i produttori europei sono state effettivamente estese a merci e importatori extra UE, e basta attribuire loro il ruolo di “fabbricanti”, infatti non lo sono e mai sarà.
Leggi altri articoli relativi all’argomento DOGANA: link
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